Qualora gli accertamenti disposti per verificare la sussistenza delle dichiarazioni rese dall'interessato provassero la non corrispondenza alla realtà di fatto ci sarà la decadenza del beneficio ottenuto e ne verrà data comunicazione all'interessato.
Ciò comporterà il ripristino della situazione anagrafica precedente e la segnalazione del nominativo del dichiarante (art. 76 del DPR 445/2000) all'autorità di Pubblica Sicurezza, per dichiarazioni mendaci in atto pubblico.
Inoltre, il D.L. 28.03.2014, n. 47 (convertito nella Legge n. 80 del il 23.05.2014) all’articolo 5 “Lotta all’occupazione abusiva”, prevede che:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.
Ciò comporta che la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora ma dalla regolarità del titolo di occupazione.
Per questo, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente. Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all'occupazione dell'alloggio in termini di proprietà o liceità della locazione, potranno dimostrare di potervi abitare tramite una dichiarazione del proprietario.
Nel caso in cui si voglia trasferire la propria residenza in un immobile già abitato da altri sarà indispensabile dimostrarne il consenso, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.