Richiedere cambio di residenza

Servizio attivo

Ogni cittadino maggiorenne può presentare la dichiarazione di cambio di residenza per sé e per le altre persone che costituiscono il nucleo familiare o convivenza (convento, convitto, caserma).

A chi è rivolto

Tutti i cittadini.

Come fare

In base a quanto previsto dal Decreto Semplificazione (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012) convertito nella Legge n.35 del4 aprile 2012,i cittadini interessati potranno presentare le dichiarazioni non solo presso lo sportello anagrafico, ma anche:

  • tramite posta inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno
  • per via telematica, ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla casella di posta elettronica certificata del Comune.

Cosa serve

Occorre presentare:

  • un documento di identità valido,

  • eventuale libretto di pensione,

  • modulo compilato per la variazioni di residenza su patente e libretto di circolazione dei mezzi di proprietà**

  • per i cittadini stranieri: passaporto e permesso di soggiorno valido o attestato di regolare soggiorno.

Cosa si ottiene

Il cambio dell'indirizzo di residenza.

Tempi e scadenze

La residenza decorre dalla data di presentazione della domanda, ma non può essere presentata prima della data di effettivo cambio di abitazione e comunque entro 20 giorni dalla data stessa.

L’effettiva variazione anagrafica avverrà entro 2 giorni lavorativi dalla data di arrivo della domanda. I tempi di variazione sono prorogabili fino a 30 giorni in caso occorra integrare documenti mancanti per il procedimento anagrafico.

Se entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio anagrafe non richiederà integrazioni all’interessato o non comunicherà l’esito negativo degli accertamenti svolti, il procedimento si considera concluso positivamente.

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Qualora gli accertamenti disposti per verificare la sussistenza delle dichiarazioni rese dall'interessato provassero la non corrispondenza alla realtà di fatto ci sarà la decadenza del beneficio ottenuto e ne verrà data comunicazione all'interessato.
Ciò comporterà il ripristino della situazione anagrafica precedente e la segnalazione del nominativo del dichiarante (art. 76 del DPR 445/2000) all'autorità di Pubblica Sicurezza, per dichiarazioni mendaci in atto pubblico.

Inoltre, il D.L. 28.03.2014, n. 47 (convertito nella Legge n. 80 del il 23.05.2014) all’articolo 5 “Lotta all’occupazione abusiva”, prevede che:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.
Ciò comporta che la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora ma dalla regolarità del titolo di occupazione.
Per questo, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente. Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all'occupazione dell'alloggio in termini di proprietà o liceità della locazione, potranno dimostrare di potervi abitare tramite una dichiarazione del proprietario.
Nel caso in cui si voglia trasferire la propria residenza in un immobile già abitato da altri sarà indispensabile dimostrarne il consenso, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Casi particolari

In assenza dei documenti sopra indicati, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile. Nel caso di utilizzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la stessa è sottoscritta di fronte all'impiegato ricevente o dovrà essere accompagnata da fotocopia fronte retro del documento d'identità del sottoscrittore.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Via L. Ameglio, 34, Borgomaro, Provincia di Imperia, Liguria, 18021, Italia

Telefono: 018354571
Fax: 018354572
Municipio di Borgomaro
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Pagina aggiornata il 29/03/2024