Sostituisce ed ha la stessa validità di alcuni certificati rilasciati da ufficio pubblici. senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Dal 1° gennaio 2012 (Legge n. 183 del 12 novembre 2011, art. 15) sostituisce le normali certificazioni richieste o destinate a:
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pubbliche amministrazioni (compresi istituti, scuole e università, Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio e qualsiasi altro Ente di diritto pubblico);
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gestori di servizi pubblici (es. Poste, Aziende elettriche, Aziende del Gas, Telecom, ACI, ecc.);
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privati che lo consentono.
Si possono autocertificare numerosi:
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stati (es: stato civile, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, ecc.)
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fatti (es. titoli di studio e qualifiche professionali, situazione economica e reddituale, possesso e numero di codice fiscale o di partita IVA, ecc.)
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condizioni (es: qualità di tutore, di pensionato, di casalinga, di studente, ecc.)
Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.
Se un dipendente non accetta l'autocertificazione commette violazione dei doveri d'ufficio e potrà essere segnalato all'Amministrazione di appartenenza per le relative sanzioni.